Il Registro CONI delle ASD/SSD. Istruzioni operative
Registro-CONI-2.0
10 febbraio 2022 - 17:14, by , in News Fids, Comments off

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Le agevolazioni previste e come iscriversi al Registro 2.0. Esercizio di attività sportive, didattiche e formative

Il Registro è lo strumento che il CONI ha istituito per confermare definitivamente il “riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche costituite in conformità all’art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif., già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate.

Le agevolazioni previste per le ASD/SSD

Le agevolazioni derivanti dal “riconoscimento ai fini sportivi di una ASD/SSD” prevedono innanzitutto la possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e succ. modif.) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette, che, inoltre, per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali. In particolare:

  • ai proventi di natura commerciale si applica un coefficiente di redditività molto più basso;
  • un sistema forfettario di determinazione dell’Iva;
  • l’esonero dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative;
  • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
  • l’esonero dall’emissione di scontrini e, o ricevute fiscali;
  • l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;
  • l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio – TV e pubblicità);
  • la possibilità di iscrizione all’elenco delle ASD che partecipano al riparto del “5 per mille” dell’IRPEF, in base all’art. 1, comma 1, lettera “e” del DPCM del 23/04/2010;
  • la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da soci, associati  e tesserati, di cui al comma 3 dell’art. 148 del TUIR (DPR n. 917/1986) ai fini delle imposte dirette, e art. 4, comma 4 del DPR n. 633/1972, ai fini IVA;
  • la possibilità di erogare compensi agli sportivi dilettanti e ai collaboratori amministrativo-gestionali con un regime fiscale agevolato, in quanto  rientranti nella categoria dei “redditi diversi”; infatti, i primi 10.000 euro annui, che sono esenti da IRAP, IRPEF e contributi INPS, in base agli artt. 67 e 69 del TUIR (DPR 917/1986) e norme collegate, modificati dall’art. 1, comma 228 della Legge 205 del 27/12/2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”).

L’iscrizione al Registro di una ASD/SSD

Una volta effettuata e regolarizzata l’affiliazione della Associazione/Società, la FIDS provvede alla iscrizione della stessa al Registro, mediante la trasmissione al CONI dei dati e dei documenti ad essa riferiti, attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare prevista in materia.

Con l’inserimento di tutti i dati e documenti richiesti nella sezione documentale, la procedura di iscrizione al Registro si intende perfezionata. Al termine della procedura viene generato il certificato di iscrizione al Registro, che è l’unico documento che prova l’effettivo riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Il certificato, che in caso di accertamento fiscale viene sempre richiesto dagli incaricati, è scaricabile ogni anno da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro. Non è sufficiente che il nome della società sia inserito nel Registro per godere dei benefici previsti, ma è indispensabile essere in possesso del certificato di iscrizione, che è scaricabile SOLO se tutti i dati e i documenti richiesti sono completi e regolari.

Attenzione: attraverso il collegamento in tempo reale con l’Anagrafe Tributaria, viene una verifica di esistenza e correttezza del Codice Fiscale della società sportiva, di quello del Presidente, degli altri dirigenti e di tutti tesserati di ciascuna ASD/SSD. La correttezza e completezza dei dati anagrafici sulle tessere è perciò FONDAMENTALE.

Vanno obbligatoriamente trasmessi a FIDS (ovvero caricati in proprio, con “upload” sulla piattaforma MyFIDS di Tesseramento Online) i seguenti documenti sociali scansionati in formato PDF (o altri formati digitali):

  • l’Atto Costitutivo: in caso di smarrimento o inesistenza dello stesso (caso frequente nelle società di antica costituzione) può essere temporaneamente redatta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo smarrimento/distruzione ovvero l’inesistenza di tale documento, nonché la data/anno di costituzione desunta da notizie verbali/scritte o altri documenti nella disponibilità della società sportiva; appena possibile però è consigliabile recarsi dal Notaio e ripetere l’atto, che va registrato all’Ufficio del Registro presso la Agenzia delle Entrate;
  • lo Statuto, che deve essere a norma della vigente Legge (con tutte le diciture previste a partire dall’1/1/2003) ed OBBLIGATORIAMENTE REGISTRATO all’Ufficio del Registro presso la Agenzia delle Entrate (vanno obbligatoriamente indicati l’Ufficio, il numero e la data di registrazione). Anche le società che hanno provveduto solo al cambio di denominazione sociale con una delibera risultante da un verbale di Assemblea dei soci, aggiungendo la dicitura “Associazione Sportiva Dilettantistica” prima o dopo il nome della Società, dovranno necessariamente ed obbligatoriamente registrare tale verbale di modifica corredato dallo Statuto corretto, per poter ottenere le agevolazioni fiscali di cui al paragrafo precedente.
  • l’attestato di attribuzione alla società del Codice Fiscale (ed eventualmente della Partita IVA) rilasciato dalla Agenzia delle Entrate all’atto della costituzione o successivamente in caso di ogni modifica del Presidente/Legale Rappresentante. A tal proposito va sottolineato che ogni qualvolta cambi il Presidente della Società, OBBLIGATORIAMENTE ne va data comunicazione ENTRO 30 GIORNI (allegando il verbale di nomina, vedi sotto) alla Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello AA5/6; l’Agenzia delle Entrate modificherà GRATUITAMENTE i dati del nuovo Legale Rappresentante e rilascerà un attestato di attribuzione aggiornato. In fase di aggiornamento non verrà modificato il numero di codice fiscale, ma solamente i dati ad esso collegati. Nella piattaforma va sempre caricato il certificato più recente, intesttao al Presidnete in carica.
  • il verbale di nomina/elezione del Presidente/Legale Rappresentante;
  • copia (fronte/retro) del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante in corso di validità; in caso di carta di identità di vecchio formato (non quello nuovo digitale, di formato europeo) è consigliabile allegare anche la copia della Tessera Sanitaria attestante il proprio codice fiscale corretto.

La FIDS provvederà centralmente a trasmettere al CONI Nazionale tutti i dati obbligatori, nonché i files dei documenti societari obbligatori che troverà nell’Area Documenti del Tesseramento Online di ciascuna società sportiva affiliata.

Il “Registro 2.0” delle ASD/SSD

Il Registro “2.0” riassume tutti i dati e i documenti relativi alla Società sportiva; una società che ha più affiliazioni (a più di una FSN/DSA/EPS) ha perciò un solo account nel quale sono accorpate tutte le affiliazioni ed iscrizioni in essere, e i loro dati devono essere coerenti tra di loro (ad es. stesso Presidente, stesso Consiglio Direttivo, stessi documenti societari).

Ciò le consente di tenere monitorata la propria situazione, di scaricare un solo certificato di iscrizione, di verificare una sola volta i propri dati, di controllare che non risulti più affiliata nell’anno in corso a FSN/DSA/EPS che ha abbandonato in passato.

Le società ASD/SSD iscritte al Registro sono tenute a fare il primo accesso alla piattaforma, compilando una autodichiarazione del Legale rappresentante che, completa di documento di riconoscimento, va caricata in un unico file PDF sulla piattaforma CONI. Oltre a verificare che tutti i dati trasmessi dagli Organismi Sportivi a cui si è affiliati siano corretti, le società devono inserire la data e gli estremi di registrazione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; fatto questo, devono stampare il certificato di iscrizione/riconoscimento sportivo per l’anno in corso.

Attività sportiva, didattica e formativa

Dalla stagione sportiva 2019 è diventata pienamente operativa la delibera CONI n. 1574 del 18 Luglio 2017 nella parte in cui, ogni A.S.D. e ogni S.S.D. iscritte al Registro, saranno obbligate a comprovare l’esercizio di attività sportiva, didattica e formativa, pena la cancellazione e di conseguenza la perdita di tutte le agevolazioni previste.

L’art. 2 della delibera 1574/2017 fornisce una definizione delle attività, specificando che:

  • per “ATTIVITA’ SPORTIVA” si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dalla Federazione in favore di quelle A.S.D./S.S.D. regolarmente iscritte all’interno del Registro Coni 2.0. Come anticipato, ogni sodalizio sportivo sarà tenuto a partecipare ad almeno un evento durante l’anno solare per conservare la propria iscrizione al Coni per i prossimi anni ed evitare un’esclusione che comporterebbe la perdita di tutte le agevolazioni fiscali.
  • con “ATTIVITA’ DIDATTICA” si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dalla Federazione o organizzati dalle A.S.D./S.S.D. se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione.
  • con “ATTIVITA’ FORMATIVA” si indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati della Federazione di riferimento, nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo.

Per ogni tipo di attività sarà compito di ogni A.S.D./S.S.D. verificare l’esattezza dei dati anagrafici (con particolare riferimento al codice fiscale) dei propri partecipanti. Per poter presenziare in qualità di tesserato a queste manifestazioni, ogni iscritto deve essere infatti riconosciuto dal Registro 2.0 e per soddisfare tale presupposto non è sufficiente il mero caricamento all’interno del Registro ma è necessario anche che tutti i singoli dati trasmessi siano corretti e validi. Infatti nel sistema MyFIDS vengono segnalati i codici fiscali errati dei propri tesserati.

La cancellazione dal Registro del CONI dovuta al mancato inserimento di questi dati nel registro è richiamata anche dalla Circolare n. 18/2018 dell’Agenzia delle Entrate dove si afferma che “la previsione di inserire all’interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti, assolve, per l’Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti”.

Quali sono le cause per la cancellazione dal registro unico nazionale CONI?

Le  iscrizioni  sono  cancellate  d’ufficio  in  caso di  mancato  rinnovo  di  tutti  i rapporti  di  affiliazione dell’Associazione/Società con gli Organismi sportivi. Detta cancellazione avverrà dopo 11mesi dalla scadenza dell’ultima stagione sportiva di affiliazione.

sono cancellate dal Registro, con provvedimento  dì revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società  che:

  • abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all’Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rappresentante dell’Associazione/Società all’Organismo di affiliazione;
  • perdano uno dei requisiti, successivamente all’iscrizione (cambiamento Statuto senza rispettare i contenuti minimi);
  • invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente articolo 5 comma 3 non vi abbiamo provveduto entro 15 giorni dall’avviso. L’avviso è trasmesso all’indirizzo mai! collegato all’utenza e all’Organismo sportivo di appartenenza;
  • non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l’iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni dì carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre la comunicazione  per  singoli  casi  è trasmessa  all’indirizzo  maiL collegato  all’utenza  e  all’Organismo  di affiliazione.

Pagina istituzionale.

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